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Part time/Full time |
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LAVORO PART-TIME: |
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario (full-time) |
Le modifiche introdotte dalla Riforma Biagi hanno lo scopo di incentivare l'utilizzo di questa tipologia contrattuale attraverso una maggiore flessibilità. |
Il part-time può essere:
orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto;
verticale: il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese, o dell'anno;
misto: quando vi è la combinazione delle due modalità precedenti (orizzontali e verticali).
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APPLICAZIONE |
Il part-time può essere stipulato tra tutti i lavoratori e datori di lavoro di qualsiasi settore (compreso il settore agricolo).
È applicabile a tutti i contratti di lavoro: a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, inserimento, somministrazione, ecc...
Nella Pubblica Amministrazione, invece, è possibile ricorrere al lavoro part-time, ma non si applicano le modifiche introdotte dalla riforma Biagi.
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FORMA SCRITTA |
Il part-time deve essere stipulato in forma scritta e deve obbligatoriamente contenere la durata e la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno. |
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FLESSIBILITÀ |
Rispetto alla precedente disciplina, la Riforma Biagi prevede una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro ridotto. |
Il datore di lavoro ha cioè diritto, in accordo con il lavoratore, di stipulare clausole flessibili ed elastiche e a richiedere lavoro supplementare e straordinario secondo le modalità indicate dalla legge. |
In particolare con le clausole elastiche e flessibili nel contratto di lavoro al lavoratore potrà essere richiesto di variare l’orario part-time di base. Il datore di lavoro dovrà però dare un preavviso di almeno due giorni lavorativi al lavoratore e corrispondere le adeguate compensazioni economiche. |
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:
- Clausole elastiche: prevedono un aumento della prestazione lavorativa rispetto all’orario base definito nel contratto di lavoro part-time verticale o misto.
- Clausole flessibili: prevedono una modifica temporale, ma non un aumento, della prestazione lavorativa rispetto a quella fissata nel contatto di lavoro part-time di tipo verticale, orizzontale o misto.
- Lavoro supplementare: è quello prestato oltre l'orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro part-time orizzontale (anche a tempo determinato), ma entro il limite del tempo pieno; quando il tempo pieno non sia stato raggiunto è ammissibile anche nel part-time verticale o misto.
In presenza della regolamentazione collettiva non è necessario il consenso del lavoratore. L'eventuale rifiuto non può in ogni caso essere un giustificato motivo di licenziamento. La novità consiste nell’abolizione del limite massimo del 10% delle ore lavorate e della maggiorazione del 50% sulla retribuzione.
La Legge Biagi non prevede una maggiorazione per il lavoro supplementare ma i contratti collettivi hanno tuttavia facoltà di introdurla.
- Lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro full time. È retribuito secondo le regole di legge e di contratto collettivo. È ammissibile solo nel rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto anche a tempo determinato.
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TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO |
Il lavoratore part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria e allo stesso trattamento economico per malattia, infortunio e maternità del lavoratore a tempo pieno, anche se in proporzionale al numero di ore lavorate.
Ha diritto, inoltre, allo stesso trattamento normativo dei lavoratori a tempo pieno per quanto riguarda il periodo di prova, le ferie annuali, il congedo di maternità, ecc...
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TRASFORMAZIONE DA PART-TIME A FULL TIME E VICEVERSA |
Il lavoratore part-time ha diritto, se previsto dal contratto individuale, di precedenza nel passaggio dal part-time a full-time rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno, avvenute nelle unità produttive dello stesso ambito comunale e per le stesse mansioni o mansioni equivalenti.
Il lavoratore a tempo pieno ha invece il diritto a essere informato dell'intenzione di procedere ad assunzioni a tempo parziale per poter presentare domanda di trasformazione.
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